Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4
ARTICOLO 8
Interventi di emergenza
1. Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o l'adesione ad iniziative, promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a fronteggiare eventi eccezionali, che minacciano le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC List of Aid Recepients), predisposta periodicamente dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
2. Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento.
3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste con le modalità di cui all'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
4. Qualora lo ritenga opportuno la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza e competenza.
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